1.
Il Comune di Barumini è un ente locale autonomo, rappresenta la propria
comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui
al presente Statuto.
2.
Nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento,
il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria
attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
1.
Il Comune rappresenta l’unità e la solidarietà comunitaria e persegue
la collaborazione e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini
alla organizzazione della vita sociale, politica ed economica della
Comunità e del territorio.
2.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile della propria
comunità con lo scopo di favorire il rispetto della persona umana
ed il soddisfacimento dei bisogni ai fini del superamento degli squilibri
socio-economici della comunità.
3.
Promuove lo sviluppo della cultura e della formazione tecnica e professionale
dei cittadini, la promozione della funzione sociale dell’iniziativa
economica, pubblica e privata e tutela del patrimonio, anche attraverso
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
4.
Il Comune favorisce e promuove la formazione di organizzazioni senza
fine di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose,
di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale
e del patrimonio culturale ed artistico.
5.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna a superare
le discriminazioni fra i due sessi., determinando, anche con specifiche
azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo
la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune,
nonché degli altri enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti
e iniziative finalizzate a consentire alla donna di beneficiare pienamente
dei diritti di cittadinanza sociale.
6.
Tutela i valori etnici della popolazione, il patrimonio ambientale,
paesaggistico, storico, archeologico ed artistico che rappresentano
l’identità culturale di Barumini. Persegue pertanto tutte le iniziative
atte a valorizzare ed incrementare lo sviluppo economico nei settori
turistico, artigianale e commerciale. Nel territorio del Comune la
toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.
7.
Nell’attività del Comune particolare importanza è garantita alla lingua
sarda, in cui si identifica la popolazione di Barumini con pari dignità
sociale prevista per la lingua italiana. Nel Consiglio Comunale, nelle
riunioni di Giunta o di Commissione è garantito il libero uso della
lingua sarda. I cittadini sono liberi di servirsi della lingua sarda
nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con le istituzioni comunali.
8.
L’uso della lingua sarda negli scritti deve essere sempre accompagnato
dal testo scritto in lingua italiana, quale lingua ufficiale della
Repubblica
9.
Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza,
buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.
10.
Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione
dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
11.
Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità
di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto
della parità fra i sessi.
12.
Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel
suo complesso, sia garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione
anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche
sociali, culturali e produttive.
1.
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.
2.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia , avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel proprio territorio.
3.
I rapporti con gli altri Comuni, con la
Provincia e la
Regione sono informati ai principi di cooperazione,
complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
1.
Il territorio del Comune si estende per Kmq.26,58 e confina con i
comuni di Gesturi, Gergei, Villanovafranca, Las Plassas e Tuili.
2.
Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via S’Anziana n. 2.
3.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche
in luoghi diversi dalla propria sede.
1.
Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio"
per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
2.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la
facilità di lettura.
3.
Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi
di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune
di Barumini” e con il suo stemma.
2.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal
Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di
tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo specifica
autorizzazione del Sindaco.
1.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la
Giunta ed il Sindaco.
2.
Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla
legge e dal presente Statuto.
1.
Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge
riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla
legge.
2.
Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della
comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo
e del potere di controllo.
3.
Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali
mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi,
principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. Indirizza
altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo
e programmatico.
4.
Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi
fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
5. L’esercizio delle suddette funzioni non può
essere oggetto di delega.
6.
Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento
approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
7.
Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari
per la validità delle sedute.
1.
Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause
di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri
sono stabilite dalla legge.
2.
Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
1.
La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2.
Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
-convalida
degli eletti;
-giuramento
del Sindaco;
-comunicazione
da parte del Sindaco dei componenti la
Giunta Comunale.
1.Lo
stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2.Le
funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.
I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo
il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta
, ai sensi dell’art.7 delle legge n. 241/1990 a comunicargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine,
il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
1.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma
scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo
nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle
dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante
dal protocollo dell’Ente.
1.
I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo
di mandato.
2.
Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio.
3.
Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza
e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali
la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.
4.
Ciascun Consigliere ha diritto, sulla base di apposita richiesta,
di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni
da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.
5.
Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
E' tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6.
I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti
della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.
7.
Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire
il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire
all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
8.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità
previste dal regolamento del Consiglio.
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la
Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2.
Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti
e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.
E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata
del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
1.
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da
uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento,
dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario.
2.
Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture
comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica tecnica
ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro
funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.
1.
I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro
10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.
2.
Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente
all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni del Consiglio
e della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione
dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale.
1.
Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a
maggioranza assoluta dei componenti, commissioni a carattere permanente
o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio
proporzionale.
2.
Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza,
le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite
nel regolamento del Consiglio Comunale.
3.
Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori
del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte
di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del
Consiglio.
4.
Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti
dal regolamento.
1.
Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni
di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita
ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno
stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
1.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione
della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento
del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e in mancanza
dall’assessore anziano che rivestono la carica di consigliere comunale
3.
Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei
Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni
dalla formalizzazione della richiesta.
4.
Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.
1.
Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della
metà dei Consiglieri assegnati tranne i casi in cui la legge e il
presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata; in seconda
convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri
assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.
2.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta
dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano
una maggioranza qualificata.
3.
Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si
computano nel numero dei votanti.
4.
Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano
per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei
presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono
parte alla votazione.
5.
Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
1.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare
la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal
regolamento.
2.
Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale
si riunisce in seduta riservata.
3.
Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare
rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato
- relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta,
alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
1.
Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono
in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2.
Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.
1.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non
oltre 30 dalla sua presentazione.
3.
L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento
del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4.
Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
1.
Il Consiglio Comunale viene sciolto con DPR su proposta del Ministro
dell’Interno:
a.
Quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- Per
dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
- Per
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche
con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo
dell’ente, della meta più uno dei consiglieri assegnati, non computando
a tal fine il Sindaco;
- Quando
non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio;
2. In caso di decadenza, rimozione
o decesso del sindaco, il consiglio e la giunta rimangono in carica
fino alla data delle elezioni del nuovo consiglio e della nuova Giunta
e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3.
Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.
1.
La Giunta collabora con il Sindaco
per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio
e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi
ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
In particolare, la Giunta esercita le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. L'attività della Giunta è
improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della
efficienza.43. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere
preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
3.
La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle
funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento
dal Sindaco.
4.
È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega
generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
5.
È Assessore anziano l’Assessore, più anziano di età. L’Assessore anziano
in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco,
esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
1.
La Giunta è composta dal Sindaco
e da quatto assessori, di cui uno è investito della carica di Vice
Sindaco.
2.
Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri. Possono essere
nominati assessori anche esterni al Consiglio purchè dotati dei requisiti
di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza
tecnica, amministrativa, o professionale.
3.
Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio
e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.
1.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica,
lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e
della revoca sono disciplinati dalla legge.
2.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono
contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti
e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e
gli affini di primo grado.
3.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4.
Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore,
può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.
1.
Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile.
2.
Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco
ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
3.
La Giunta decade: in caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del Sindaco. La Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in
occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
1.
La Giunta è convocata e presieduta
dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.
La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla
Giunta stessa.
3. In caso di assenza o impedimento
del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi
la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
1.
La Giunta collabora con il Sindaco
nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2.
Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione
non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza
del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.
3.
La Giunta svolge le funzioni
di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con
i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei
e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle
proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge
e dallo Statuto.
4.
La Giunta, sulla base dell’invito
di cui all’art. 32 ultimo capoverso del penultimo punto, può formulare,
nell’interesse generale del Comune, direttive di natura generale o
relative alla singola controversia.
4.
Nell’ipotesi prevista dal successivo art. 32 ultimo punto, è attribuita
ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale.
1.
Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione
comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte
al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune
e dell'osservanza dei regolamenti.
2.
Il Sindaco presiede il Consiglio e la
Giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati.
Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla
esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il
potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla di una spalla.
4.
Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all’atto
della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle
funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione
del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta
convalida da parte del Consiglio stesso.
5.
Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative
ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili
e urgenti a lui demandati dalla legge.
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è l’organo responsabile
dell’ente. In particolare:
- nomina
e revoca gli Assessori;
- garantisce
l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti
nel documento programmatico;
- definisce
l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli
Assessori e sentito il Segretario comunale e gli altri dirigenti
e/o funzionari;
- su
autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali
o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all’autorità
giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
- promuove
iniziative, sentita la
Giunta, per concludere accordi di programma con
gli altri enti;
·
esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche;
- può
delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;
·
nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- Convoca
i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del Testo Unico n.
267 del 18.08.2000;
- Adotta
le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- Nomina
il Segretario del Comune scegliendolo nell’apposito albo;
- Conferisce
e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale;
- Nomina
i responsabili delle aree;
- E’
titolare della rappresentanza dell’ente in giudizio. Tuttavia, l’esercizio
di quest’ultima funzione può essere attribuita, con atto scritto,
al Direttore Generale ove esista, al Segretario Comunale o al Responsabile
dell’area a seconda della competenza professionale nella materia
oggetto della lite. Resta
affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse
avverso atti degli organi di governo del Comune. Può chiedere alla
Giunta Comunale di esprimersi in ordine alle direttive di natura
generale o relative alla singola controversia giudiziaria
- Attribuisce
ai componenti l’organo esecutivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale nel caso in cui riscontri e dimostri la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti,
anche al fine di operare un contenimento della spesa, fatta salva
l’ipotesi di cui all’art.97, comma 4, lett. d) del T.U. n. 267/2000
e, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’art. 3, commi
2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29/1993 e all’art. 107 del T.U. n. 267/2000.
Le ipotesi di cui sopra e le relative modalità di conferimento sono
disciplinate dal regolamento generale degli uffici e dei servizi.
1.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica
nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
2/5 dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il sindaco
e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30
dalla sua presentazione
1.Le
dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili
decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, trascorso tale termine,
si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina
di un commissario.
1.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale
e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione
degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli
tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo,
di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali
è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2.
Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza
e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del
livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con
professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione
di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal
Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento
dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti
e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
1.
Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le
norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici
e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi
e tra questi gli organi burocratici.
2.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di
governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,
intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il
conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire
gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo
principi di professionalità e responsabilità, nell’ambito delle direttive
stabilite dagli organi di governo.
3.
Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi
collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali
in vigore.
1. L'ordinamento strutturale
dell’Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato
per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate
a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi
caratteristiche omogenee.
2.
Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione
dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli
strumenti gestionali ed operativi di spesa nell’ambito degli stanziamenti
assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato
circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini
di efficienza ed efficacia.
3.
L’area e articolata in "Servizi e uffici quali unità operative
interne alla stessa che gestisce l’intervento in specifici ambiti
della materia e ne garantisce l’esecuzione.
4. L'Amministrazione assicura
l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso
programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale,
riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti
giuridici e finanziari.
1.
I responsabili delle aree sono individuati nel regolamento generale
di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.
I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e
secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta Comunale.
3.
Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l’attività dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli
obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. In deroga a quanto stabilito
nei precedenti commi la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale è
attribuita ai componenti dell’organo esecutivo nelle ipotesi previste
all’art. 32 ultimo punto del presente Statuto.
1.
I responsabili delle aree approvano i ruoli dei tributi, dei canoni,
gestiscono, con l’ausilio dei responsabili del procedimento, le procedure
di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza
dell’Ente i contratti approvati dagli organi competenti.
2.
Essi agiscono con propri atti determinativi che sono pubblicati all’albo
pretorio e trasmessi ai capigruppo in elenco secondo le modalità previste
nel regolamento degli uffici e dei servizi.
3.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni
e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
·
Presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- Rilasciano
le attestazioni e le certificazioni;
- Emettono
le comunicazioni, i verbali , le diffide ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- Provvedono
alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- Pronunciano
le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
- Emettono
le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito
delle direttive impartite dal Sindaco;
4.
L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune Il Sindaco
può delegare ai responsabili delle aree ulteriori funzioni non previste
dallo Statuto e dal Regolamento, impartendo contestualmente le necessarie
direttive per il loro corretto espletamento.
1.
Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei
funzionari responsabili delle aree, assicurando l'unitarietà operativa
dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle
direttive espresse dagli organi elettivi.
2.
Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione
dei relativi verbali.
4.
Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale
di Controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività
di atti e provvedimenti dell’Ente.
5.
Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Per
gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili,
costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di
diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l’Amministrazione
può, anche, conferire apposito incarico ad un Notaio.
6.
Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti
o conferitagli dal Sindaco, compresa l’adozione di atti a rilevanza
esterna anche comportanti impegni di spesa.
7.
Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli
assessori e dei consiglieri, nonché, le proposte di revoca e le mozioni
di sfiducia.
1.
Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni
le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa
deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di
fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo
determinato nel rispetto dell’art. 51bis della legge 142/90 come introdotto
dall’art. 6, comma 10, della legge 127/97 e di quanto previsto dal
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.
La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale
del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di Giunta
Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati
o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della
Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
1.
I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla
vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente comma.
2. In particolare il Direttore
Generale esercita le seguenti funzioni:
a)-predispone
il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo
di gestione;
b)
- svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti
dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza
che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive
in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
c)
- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale
apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi
ed i permessi dei responsabili di servizio, con l’osservanza delle
norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori
spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito
dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da
adottarsi dagli organi collegiali competenti;
d)-
determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e
su proposta dei responsabili di servizio, l’orario di lavoro e l’orario
di servizio del personale dipendente, nonché l’orario di apertura
al pubblico degli uffici comunali;
e)-
adotta, sentito il parere dei responsabili di area, provvedimenti
di mobilità del personale tra i diversi servizi e/uffici, con esclusione
della mobilità dei responsabili di area stessi, di competenza del
Sindaco;
f)-
predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di
carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli
organi elettivi;
g)-
organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti
dal Sindaco e dalla Giunta;
h)-
promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili delle aree nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;
i)-
promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere
nei limiti di cui al precedente art. 32 ultimo punto.
3.
Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale
devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario
Comunale.
4.
Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative
funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale,
sentita la Giunta Comunale.
1.
Per la copertura dei posti di responsabile di area o di alta specializzazione,
il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto
pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato.
2.
Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione
organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno
dell’Ente.
3.
Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente
non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente,
non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco
ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
1.
Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei
pubblici servizi nelle seguenti forme:
·
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
- in
concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociali;
- a
mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale.
- A
mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
- A
mezzo di società per azioni o responsabilità limitata qualora si
rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- A
mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di
comuni , nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;
2.
Il Comune può partecipare a società per azioni e/o responsabilità
limitata per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al Comune;
3.
Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini costituzionali avvalendosi
dei principi e degli strumenti di diritto comune.
1.
Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero
per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite
convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti
pubblici.
2.
Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla
legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
1.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere
imprenditoriale, può costituire con altri Comuni, con la
Provincia, con la
Regione e con altri enti pubblici un consorzio secondo
le norme vigenti.
2.
Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge
la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco
o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.
1.
Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi
che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni
pubbliche.
2.
La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Barumini abbia
competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito
e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le
amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo
ponga determinati obblighi o adempimenti.
4.
Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi
statali e regionali, deve prevedere:
a)
I programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti
dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
b)
La composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo.
1.
Il Comune di Barumini promuove e valorizza le azioni rivolte alla
formazione di unioni di Comuni costituiti da due o più Comuni allo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza.
2.
L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie.
3.
Sono organi dell’unione:
a)
il Presidente scelto tra i Sindaci dei comuni interessati;
b)
l’Assemblea composta da rappresentanti per ciascun comune partecipante
in cui è garantita la partecipazione della minoranza;
c)
il Consiglio d’Amministrazione con compiti di attuazione delle linee
programmatiche predisposte dall’assemblea e composto da almeno un
rappresentante delle rispettive giunte.
4. In ogni caso, alle unioni
si applicano le norme in materia di composizione degli organi dei
comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere
i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
5.
L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate
e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
1.
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti
i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale
della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi
di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico
e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
2.
Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome
espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento
di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà,
in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.
3.
Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti
di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del
territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.
1.
Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità
ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro
sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni.
2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata
alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del
proprio atto costitutivo e dello statuto.
3.
Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, nel rispetto
dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato
in applicazione della legge 241/90.
1.
Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione
quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento
con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
1.
I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi
di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere
adeguati provvedimenti amministrativi.
2.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini residenti
con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome,
nome, data e luogo di nascita e residenza del firmatario.
3.
Ad ogni petizione dovrà essere fornita dal Sindaco risposta scritta
da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo
espressamente indicato entro sessanta giorni dall'arrivo della stessa.
1.
Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco,
in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o
proporre soluzioni.
2. L'amministrazione comunale
è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta
scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza se non è previsto
un termine diverso dallo specifico procedimento amministrativo interessato.
1.
I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni
in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
2.
La proposta, deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti
alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione,
accanto alla stessa, del cognome, nome, del luogo e della data di
nascita del firmatario.
3.
Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati
è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio
o della Giunta entro 60 giorni dalla data di presentazione.
4.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro
in ordine cronologico con l’imputazione dell’iter decisorio ed eventuali
provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.
1.
E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti
materie di esclusiva competenza Comunale.
2.
Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza
assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti
alle liste elettorali del Comune non inferiore al 30 per cento.
3.
Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a)
Statuto e i regolamenti Comunali;
b)
Bilancio, tributi e tariffe;
c)
Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge
attribuita agli organi del comune;
d)-
Dotazione organica del personale;
e)-
Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
f)-
Progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l’atto di approvazione
del progetto definitivo.
4.
Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5.
La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda
formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione
costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio
Comunale.
6.
Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione
delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento
delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7.
Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano
le norme relative ai referendum nazionali.
8.
I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni
elettorali se non con referendum nazionali.
1.
Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato
alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste
elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;
altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati
elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso
venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo
non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che
siano trascorsi 5 anni.
3.
Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio
Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione
sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
1.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2.
Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione
previsto dalla legge.
3.
Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione
di atti normativi ed amministrativi generali.
1.
Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere
agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite
dal regolamento che deve contemperare l'esercizio di tale diritto
con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie
previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti
disposizioni in materia di bollo.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3.
Il Responsabile dell’Area ha facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4.
Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità
per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
1.Ciascun
elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale.
Nel caso di soccombenza non si applica ,l’obbligo del pagamento delle
spese a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso se il comune
, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall’elettore.